L.R. 36/2000
art. 4: “Può essere iscritta all’albo ed assumere la denominazione di associazione turistica pro loco l’associazione per la quale concorrono le seguenti condizioni:
a) si proponga di attuare l’attività di promozione turistica e di valorizzazione del territorio così come descritta all’articolo 1;
a1) il testo del citato art. 1 della stessa legge è il seguente:
“La Regione Piemonte riconosce e promuove, nel contesto dell’organizzazione e della programmazione turistica del Piemonte le associazioni pro loco come associazioni di volontariato che hanno finalità di promozione turistica e di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche dei luoghi su cui insistono, siano essi comuni o frazioni.”
b) sia costituita con atto pubblico o con scrittura privata ed il relativo statuto preveda la possibilità di iscrizione da parte di tutti i cittadini residenti nel Comune, la pubblicità delle sedute del Consiglio di amministrazione, la disposizione che, in caso di scioglimento dell’associazione, i beni acquisiti con il concorso finanziario specifico o prevalente della Regione o di enti pubblici siano devoluti al Comune nel cui territorio l’associazione ha sede; lo statuto può inoltre prevedere la presenza, negli organi di amministrazione dell’associazione, di rappresentanti di organismi o associazioni locali che svolgono attività o realizzano iniziative che interessano lo sviluppo turistico del territorio;
c) svolga la propria attività in un Comune nel quale non operi altra associazione turistica pro loco; qualora nel Comune coesistano più località fortemente caratterizzate e distinte sotto il profilo turistico, possono essere riconosciute anche più associazioni turistiche pro loco in uno stesso Comune;
d) la località nella quale è stata istituita possegga attrattive turistiche, così come individuate all’articolo 1 “.
Considerato che la richiesta di iscrizione della Pro loco di Canale:
Þ soddisfa le condizioni relative al comma a, poiché non solo nel suo statuto sono ampiamente previste le finalità di promozione turistica e di valorizzazione come richiesto dalla legge, ma negli ultimi anni attraverso le molteplici attività svolte, tutte citate nella relazione inviata all’Amministrazione Comunale, ha dimostrato la capacità e la volontà di perseguire le finalità stesse;
Þ ottempera agli obblighi del comma b,
– in quanto costituita con atto pubblico il 18 febbraio 1976 come da rogito Notarile redatto dal Notaio Bruno Trucco in Cortemilia,
– il suo statuto come aggiornato dall’Assemblea dei Soci del 22 Aprile 2012 ed allegato alla domanda presentata a codesta Amministrazione prevede:
a) la possibilità di iscrizione per tutti i Cittadini di canale (art.5)
b) la pubblicità delle sedute del consiglio di amministrazione (art 9 comma 9)
c) che i beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente di Enti pubblici saranno devoluti al Comune di Canale con obbligo di essere utilizzati a fini di utilità sociale
(art. 18 – comma 3);
Þ soddisfa le condizioni relative comma c, poiché all’atto della presentazione della richiesta di iscrizione non esistevano altre associazioni Turistiche Pro Loco nel nostro Comune;
Þ soddisfa le condizioni relative comma d, poiché il nostro Comune possiede i requisiti e le attrattive turistiche previste dall’articolo 1 della L.R. 36/ 2000 come risulta da numerosi documenti pubblici;